Il datore di lavoro (DL) è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. […]”D.lgs 81/08 art. 2 lettera b). Gli obblighi del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sono disciplinati in particolare dagli art. 17 – Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili, e dall’art. 18 – obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Il medico competente (MC) è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” D.lgs. 81/08 art. 2; lettera h).
Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Gli obblighi del M.C. sono previsti dall’art. 25. Alla sorveglianza sanitaria sono invece dedicati gli art. 38-42 che disciplinano:
– i Titoli e requisiti del medico competente (art. 38);lo Svolgimento dell’attività di medico competente (art. 39);
– i Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale (art. 40);
– la Sorveglianza sanitaria strettamente intesa (art 41)
– i Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42).
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Secondo la norma stabilita dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico), ogni azienda deve avere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal datore di lavoro, di solito indicato con l’abbreviazione RSPP, che deve aver seguito un percorso di formazione adeguato. Il RSPP può essere interno o esterno all’azienda.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” D.Lgs 81/08 art. 2, punto f).
Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32, mentre i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono dettagliati all’art. 33.
Ai sensi dell’art. 34, Il ruolo di responsabile, nel caso l’azienda abbia meno di 30 addetti, può essere ricoperto dal Datore di Lavoro. Se l’industria non è di tipo produttivo, la soglia massima di addetti sale a 200. In tal caso il datore di lavoro deve svolgere preliminarmente uno specifico corso di formazione modulato in relazione al settore di attività della propria azienda.
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Questa sigla, che significa Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, indica i collaboratori dell’RSPP nelle attività di prevenzione, ed il loro supporto può essere utile specialmente nel caso in cui si tratti di aziende di grandi dimensioni o comunque strutturate.
Gli ASPP sono in realtà le figure della sicurezza che collaborano con il RSPP, riferiscono allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontrano e danno anche suggerimenti su come eliminare i pericoli e quando non è possibile come ridurli alla fonte permettendo così la gestione della sicurezza in azienda.
Gli ASPP, che il datore di lavoro può designare sia all’interno che all’esterno della propria azienda, devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32.
infatti gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione devono frequentare un corso di formazione adeguato ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro.
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” D.lgs. 81/08 art 2, lettera i)
In tutte le aziende, o unità produttive, è infatti eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende con un numero di addetti inferiore a 15 i lavoratori possono fare ricorso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) individuato all’interno dell’organismo paritetico territoriale costituito fra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali del comparto di riferimento.
La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le sue attribuzioni sono normate dagli art. 47-50.